Art. 7.

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «minorati della vista».
      2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «centralinisti non vedenti» sono sostituite dalle seguenti: «centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista». Al medesimo comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Durante il periodo di due anni previsto dal presente comma, i predetti centralinisti telefonici ed operatori della

 

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comunicazione minorati della vista hanno la facoltà di iscriversi nella graduatoria unica provinciale di cui all'articolo 4, comma 2».